[1]Il prefetto della provincia di Catania, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' alla separazione patrimoniale e al reparto delle attivita' e passivita' fra i due Comuni.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 29 gennaio 1934 - Anno XII

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]MUSSOLINI

[6]Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Testo vigente dal 20 febbraio 1934

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urn:nir:stato:legge:1934-01-29;159~art3 · fonte del testo