Il Governo della Repubblica e' autorizzato a provvedere con decreto Presidenziale alla esecuzione della presente legge, compresa la delimitazione delle circoscrizioni territoriali dei due Comuni. Il Prefetto di Avellino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Trevico e Vallesaccarda. Nella prima applicazione della presente legge il Prefetto di Avellino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, disporra' le opportune riduzioni nell'organico del personale dipendente del comune di Trevico da effettuarsi in conseguenza della modifica territoriale, e determinera' le tabelle organiche del personale del comune di Vallesaccarda. Al personale in servizio presso i comuni di Trevico e di Vallesaccarda, che sara' inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchia e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento.

Testo vigente dal 13 maggio 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-21;480~art2 · fonte del testo