Art. 121 cost.
[1]Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.
[2]Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative (( . . . )) attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
[3]La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
[4]((Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica)).
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti