Art. 23 cost.
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
Apro la norma…
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE Risarcimenti punitivi - Ontologica compatibilità con l’ordinamento italiano - Sussistenza - Riconoscibilità di sentenza straniera recante una siffatta pronuncia - Condizioni – Fattispecie Il riconoscimento nell'ordinamento italiano di una sentenza straniera non contrasta con l'ordine pubblico a condizione che sia resa su basi normative che garantiscono la corretta instaurazione di un effettivo contraddittorio tra le parti, in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo, la tipicità delle ipotesi di condanna e la prevedibilità della stessa ed i suoi limiti quantitativi, di talché non è incompatibile il riconoscimento di una sentenza straniera che contenga un risarcimenti punitivo, atteso che la responsabilità civile può assolvere, unitamente alla funzione compensativa-ristorativa, anche una funzione deterrente e dissuasiva.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato la non contrarietà all'ordine pubblico di una sentenza californiana di condanna ai "treble damages", ossia pari al triplo della perdita subita dal creditore, emessa in base a specifiche disposizioni del diritto straniero applicabile che sono state valutate idonee a garantire un effettivo contraddittorio tra le parti e a rendere esattamente prevedibili le conseguenze economiche delle condotte tipizzate, in base a un semplice calcolo matematico ed entro limiti quantitativi prefissati per legge).
Riguarda ancheart. 24 Costituzioneart. 25 Costituzioneart. 2043 Codice civileart. 2049 Codice civile
urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art23
Precedenti: 666346-01, 667264-03, 660971-03, 644914-01
PROFESSIONISTI - PREVIDENZA Enti previdenziali privatizzati - Contributi c.d. di solidarietà previsti dai relativi regolamenti - Illegittimità - Fondamento - Disparità rispetto al trattamento pensionistico a carico dell'INPS - Insussistenza - Conseguenze - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Le previsioni di trattenute a titolo di contributo di solidarietà su trattamenti pensionistici già quantificati e attribuiti, stabilite dai regolamenti di disciplina degli enti previdenziali privatizzati, sono illegittime in ragione del fatto che riguardano prestazioni patrimoniali soggette alla riserva di legge di cui all'art. 23 Cost., di modo che, non discendendo l'illegittimità dal principio di intangibilità del trattamento pensionistico per motivi di solidarietà, non è ravvisabile alcuna disparità rispetto al trattamento pensionistico a carico dell'INPS, con conseguente manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 12, e 1, comma 12, della l. n. 335 del 1995, anche in relazione ai commi 17 e 18, per contrarietà con gli artt. 3 e 38 Cost.
Riguarda ancheart. 3 legge 335/1995art. 1 legge 335/1995art. 1 legge 147/2013
Precedenti: 672194-01, 672074-01
Potere di autotutela tributaria - Fondamento - Interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi - Conseguenze - Esercizio in malam partem - Ammissibilità - Condizioni - Accertamento integrativo - Differenze - Tutela dell’affidamento del contribuente - Configurabilità.
Le Sezioni Unite Civili – risolvendo il contrasto rilevato dalla Sezione Tributaria con l’ordinanza interlocutoria n. 33665 del 2023 – hanno affermato i seguenti principi: «In tema di accertamento tributario, il potere di autotutela tributaria, le cui forme e modalità sono disciplinate dall’art. 2-quater, comma 1, d.l. n. 564 del 1994, conv. nella legge n. 656 del 1994 e dal successivo d.m. n. 37 del 1997, di attuazione, e, con decorrenza dal 18 gennaio 2024, dagli artt. 10-quater e 10-quinquies, legge n. 212 del 2000, trae fondamento, al pari della potestà impositiva, dai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 23, 53 e 97 Cost. in vista del perseguimento dell’interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi legalmente accertati; di conseguenza, l’Amministrazione finanziaria, ove non sia decorso il termine di decadenza per l’accertamento previsto per il singolo tributo e sull’atto non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato, può legittimamente annullare, per vizi sia formali che sostanziali, l’atto impositivo viziato ed emettere, in sostituzione, un nuovo atto anche per una maggiore pretesa». «In tema di accertamento tributario, l’autotutela sostitutiva in malam partem, con adozione di un nuovo atto per una maggiore pretesa in sostituzione di quello annullato, si differenzia, strutturalmente e funzionalmente, dall’accertamento integrativo, previsto dagli artt. 43, quarto comma (ora terzo), d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, quarto comma, d.P.R. n. 633 del 1972, che pure comporta l’emissione di un nuovo atto per una ulteriore pretesa in aggiunta a quella originaria, posto che, nel primo caso, la valutazione investe l’atto originario che, in quanto viziato, viene annullato e sostituito sulla base degli stessi elementi già considerati, mentre, nel secondo, il precedente atto è valido e ad esso ne viene affiancato un altro, contenente una pretesa aggiuntiva per il medesimo tributo e periodo d’imposta, non ponendosi, neppure in astratto, l’esigenza di una rivalutazione degli elementi di fatto e diritto in base ai quali il primo atto è stato emesso; ne consegue che il requisito della “sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi” non si applica per il provvedimento emesso in autotutela sostitutiva ancorché fonte di una maggiore imposizione». «In caso di autotutela tributaria sostitutiva in malam partem, con adozione di un nuovo atto per una maggiore pretesa in sostituzione di quello annullato, il legittimo affidamento del contribuente non è integrato dalla mera esistenza del precedente atto viziato ovvero dall’errata valutazione delle circostanze poste a suo fondamento, ostandovi il generale dovere di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva in forza degli artt. 2 e 53 Cost.; può, per contro, assumere rilievo, ai fini della configurabilità del legittimo affidamento, l’esistenza di specifiche indicazioni erronee o di condotte intrinsecamente contraddittorie da parte dell’agenzia fiscale anteriormente all’adozione dell’atto illegittimo qualora le somme pretese siano state compiutamente versate e ricorrano ragioni di certezza e stabilità».
Riguarda ancheart. 2 Costituzioneart. 53 Costituzioneart. 97 Costituzione
collegamento all’articolo ricavato dal testo, non dichiarato dalla fonte
Oneri generali di sistema (“OGdS”) - Natura giuridica - Controversia per il recupero coattivo - Giurisdizione del giudice ordinario.
Le Sezioni Unite Civili – pronunciando sul regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio in una controversia avente ad oggetto la contestazione della cartella di pagamento notificata ad una società affidataria del servizio di distribuzione del gas dall’agente della riscossione, per conto della Cassa per i Servizi energetici e ambientali (CSEA) e per il recupero di somme dovute a titolo di oneri generali di sistema (“OGdS”) – hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. In particolare: - ad escludere la giurisdizione del giudice amministrativo, si è osservato che la materia del contendere non concerneva l’utilizzo di poteri pubblicistici e autoritativi dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), i quali, in materia di regolazione delle tariffe e di determinazione degli incentivi, si esprimono ordinariamente attraverso deliberazioni (costituenti atti normativi di rango secondario, ossia atti regolamentari o generali) di cui, nella fattispecie, non era richiesto l’annullamento; - per escludere la giurisdizione del giudice tributario, si è rilevato che gli oneri generali di sistema (“OGdS”) – i quali assumono, almeno nominalmente, la forma di componenti tariffarie, in quanto “maggiorazioni” dei corrispettivi del servizio di distribuzione, inserite nei contratti stipulati da distributori e venditori aventi ad oggetto il servizio di trasporto dell’energia elettrica e del gas sino al punto di prelievo del cliente finale, inclusi da questi ultimi operatori nelle bollette a carico degli utenti finali – rispondono a logiche ed esigenze settoriali prevalentemente correlate al mercato di riferimento, sia pure d’interesse generale; - nonostante la riconducibilità al più ampio genus delle prestazioni patrimoniali imposte ex art. 23 Cost. (del quale sono species le prestazioni tributarie), gli “OGdS” sfuggono al necessario collegamento con il principio della capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., considerato come attuazione del concorso di tutti al finanziamento della spesa pubblica in modo equo, parametrato alle condizioni economiche del singolo soggetto, su base solidaristica, non sulla base di prestazioni rientranti in un rapporto sinallagmatico, sul consumo di un determinato bene o servizio e secondo la tipologia del contribuente, restando, in definitiva, attratti da un sistema di regolazione tariffaria del mercato della vendita al dettaglio dei servizi dell’energia e del gas; - non fa propendere per la giurisdizione tributaria nemmeno la natura coattiva del prelievo, né la possibilità di una sua riscossione coattiva (che può riguardare sia le imposte, sia altre entrate, anche di natura non tributaria, dello Stato e degli enti pubblici, pure previdenziali); difatti, la decurtazione patrimoniale, rispetto al cliente finale, è definitivamente provocata solo dallo spontaneo pagamento al venditore dell’importo dovuto, al fine di ottenere la fornitura dell’energia elettrica o del gas; - manca, poi, un sistema di imposizione assimilabile a quello dell’IVA (o delle accise), difettando un analogo meccanismo di “rivalsa” del credito del soggetto passivo (cedente o prestatore) nei confronti della controparte contrattuale, che si aggiunga, per effetto della legge tributaria, al corrispettivo pattuito dalle parti private; difetta altresì, nella normativa di riferimento, il richiamo a quelle diverse categorie di soggetti (sostituti, responsabili d’imposta) che possano, in qualche modo, essere coinvolti nell’adempimento di una prestazione fiscale; - quanto al collegamento della prestazione alla spesa pubblica in relazione a un presupposto economicamente rilevante, gli interventi per il settore energetico risultano in gran parte supportati da risorse che non costituiscono propriamente oneri a carico del bilancio dello Stato, perché effettuati tramite finanziamenti derivanti da somme a carico degli utenti, raccolte attraverso talune componenti della bolletta elettrica o del gas, appunto quelle per la copertura degli “oneri generali di sistema”, il cui gettito è gestito direttamente da CSEA.
Riguarda ancheart. 53 Costituzione
collegamento all’articolo ricavato dal testo, non dichiarato dalla fonte
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).