Art. 27 cost.
[1]La responsabilità penale è personale.
[2]L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
[3]Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
[4]Non è ammessa la pena di morte (( . . . )).
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti