Art. 61 cost.
[1]Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
[2]Finchè non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti