Art. 79 cost.
[1]((L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
[2]La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
[3]In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge)).
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti