Art. 84 cost.
[1]Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.
[2]L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
[3]L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti