Art. 87 cost.
[1]Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
[2]Può inviare messaggi alle Camere.
[3]Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
[4]Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
[5]Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
[6]Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
[7]Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
[8]Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
[9]Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
[10]Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
[11]Può concedere grazia e commutare le pene.
[12]Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti