Disp. III cost. (Disposizioni transitorie e finali)
[1]Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:
[2]sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;
[3]hanno fatto parte del disciolto Senato;
[4]hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;
[5]sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;
[6]hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.
[7]Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.
[8]Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
