All'onere di lire 250.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con una corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilita' indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 1 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-19;597~art2 · fonte del testo