Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere alla societa' costituita in applicazione dell'articolo 1 della presente legge un contributo di 40 miliardi, da erogare per quote annuali, in relazione ai programmi presentati dalla societa' concessionaria, nella misura di lire 1 miliardo per il 1982, 9 miliardi per il 1983, e 10 miliardi per ciascuno degli anni 1984, 1985, 1986.

Testo vigente dal 1 marzo 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-02-23;48~art2 · fonte su Normattiva