La spesa, prevista nel precedente articolo 1 sara' stanziata, nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 500.000.000 nell'esercizio finanziario 1962-63 e lire 500.000.000 nell'esercizio finanziario 1963-64. Alla spesa di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1962-63 si provvede con corrispondente riduzione del fondo, per fronteggiare gli oneri relativi a provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Testo vigente dal 8 agosto 1962
