Art. 105 cura italia — Ulteriori misure per il settore agricolo
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All'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole «quarto grado» sono sostituite dalle seguenti: «sesto grado». Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.
Testo vigente dal 17 marzo 2020 al 30 aprile 2020 · versione 0 su Normattiva