Art. 114 cura italia — Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Citta' metropolitane e Comuni
In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, e' istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di Province, citta' metropolitane e comuni. Il fondo e' destinato per ((65 milioni di euro)) ai comuni e per ((5 milioni di euro)) alle province e citta' metropolitane. Il fondo di cui al comma 1 e' ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ((e con il Ministero)) della salute, da adottarsi, sentita la Conferenza Stato citta' ed autonomie locali, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020, pari a 70 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 126.
Testo vigente dal 30 aprile 2020, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva