Art. 118 cura italiaMisure urgenti per assicurare la continuita' delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2019, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)le parole: ", limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti," sono soppresse;
  • b)le parole: "entro il 31 marzo 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020"

Testo vigente dal 25 luglio 2021, tuttora in vigore · versione 41 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art118 · fonte su Normattiva