Art. 17-ter cura italia — Disposizioni per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano e per le aziende ospedaliere universitarie
Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi ordinamenti e ove non diversamente previsto, entro i limiti delle rispettive disponibilita' di bilancio. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 5-sexies e 12 del presente decreto si applicano, secondo le modalita' stabilite d'intesa tra le universita' di riferimento e le regioni e comunque nei limiti del finanziamento sanitario corrente come rifinanziato ai sensi delle disposizioni del presente decreto, anche alle aziende ospedaliero-universitarie, di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517
Testo vigente dal 30 aprile 2020, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva