Art. 21
Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarieta' in corso
I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un assegno di solidarieta', possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario ai sensi dell'articolo 19 per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione dell'assegno ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarieta' gia' in corso. La concessione dell'assegno ordinario puo' riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarieta' a totale copertura dell'orario di lavoro. I periodi in cui vi e' coesistenza tra assegno di solidarieta' e assegno ordinario concesso ai sensi del comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 9. Limitatamente ai periodi di assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dall'articolo 29, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126. 16 24
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L'aggiornamento in calce, precedentemente disposto dall'art. 1, comma 1 del D.L. 16 giugno 2020, n. 52, e' stato eliminato; la modifica ha perso efficacia per effetto dell'abrogazione del D.L. medesimo ad opera della L. 17 luglio 2020, n. 77, la quale ne ha contestualmente fatti salvi gli effetti.
Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha disposto (con l'art. 12-bis, comma 1) che "Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza da COVID-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e quelli di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020".
Testo vigente dal 25 dicembre 2020, tuttora in vigore · versione 24 su Normattiva