Art. 22-quinquies cura italia — Modifiche al pagamento diretto del trattamento di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario
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Le richieste di integrazione salariale a pagamento diretto previste agli articoli da 19 a 21 presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono disciplinate dalla procedura di cui all'articolo 22-quater, comma 3. 25
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 9 novembre 2020, n. 149
25- Il D.L. 9 novembre 2020, n. 149 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza Covid-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020". - L'aggiornamento in calce, disposto dall'art. 12, comma 1 del D.L. 9 novembre 2020, n. 149, ha perso efficacia per effetto dell'abrogazione del D.L. medesimo ad opera della L. 18 dicembre 2020, n. 176, la quale ne ha contestualmente fatti salvi gli effetti.
Testo vigente dal 9 novembre 2020 al 25 dicembre 2020 · versione 21 su Normattiva