Art. 29 cura italiaIndennita' lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali

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Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' riconosciuta un'indennita' per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. L'indennita' di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennita' di cui al presente articolo e' erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126. 8

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 19 maggio 2020, n. 34

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Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 84, comma 5) che "Ai soggetti gia' beneficiari per il mese di marzo dell'indennita' di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennita' pari a 600 euro e' erogata anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennita' e' riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

Testo vigente dal 19 maggio 2020 al 19 luglio 2020 · versione 5 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art29 · fonte su Normattiva