Art. 39
Disposizioni in materia di lavoro agile
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilita' nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalita' sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. 17 Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacita' lavorativa e' riconosciuta la priorita' nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalita' agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse. 21
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 30 luglio 2020, n. 83
17Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine previsto dal comma 1 del presente articolo e' prorogato al 15 ottobre 2020.
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine previsto dal presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2020.
Testo vigente dal 8 ottobre 2020, tuttora in vigore · versione 17 su Normattiva