Art. 41 cura italia
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 marzo 2020 al 30 aprile 2020. Leggi il testo vigente →
(Sospensione dell'attivita' dei Comitati centrali e periferici dell'Inps e dei decreti di loro costituzione e ricostituzione) Sono sospese fino al 1 giugno 2020 le attivita' dei Comitati centrali e periferici dell'Inps nonche' l'efficacia dei decreti di costituzione e ricostituzione dei Comitati. Le integrazioni salariali di competenza dei Fondi di solidarieta' bilaterali ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono concesse dai Commissari di cui al comma 3, secondo le funzioni attribuite dalla legge ai Comitati medesimi. Sino al 1 giugno 2020 i Presidenti dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarieta' bilaterali, gia' costituiti, sono nominati Commissari dei rispettivi Fondi.
Testo vigente dal 17 marzo 2020 al 30 aprile 2020 · versione 0 su Normattiva