Art. 50
Modifiche alla disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori - FIR
All'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)Al comma 496 aggiungere dopo le parole: «((comma 499.))» le seguenti: «All'azionista, in attesa della predisposizione del piano di riparto, puo' essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio»;
- b)Al comma 497 aggiungere dopo le parole: «((comma 499.))» le seguenti: « All'obbligazionista, in attesa della predisposizione del piano di riparto, puo' essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'((esame istruttorio".)) 2. All'art. 1, comma 237, della ((legge 27 dicembre 2019, n. 160,)) le parole: "18 aprile 2020" sono sostituite con le seguenti: "18 giugno 2020".
Testo vigente dal 30 aprile 2020, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva