Art. 59 cura italiaDisposizioni a supporto dell'acquisto da parte delle Regioni di beni necessari a fronteggiare l'emergenza Covid-19

Limitatamente al periodo di stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, ferma restando l'operativita' di sostegno all'esportazione prevista dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, SACE Spa e' autorizzata a rilasciare garanzie e coperture assicurative, a condizioni di mercato e beneficianti della garanzia dello Stato, in favore di fornitori esteri per la vendita alle Regioni di beni inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria per il COVID-19. Le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche a banche nazionali, nonche' a banche estere od operatori finanziari italiani od esteri quando rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operativita', per crediti concessi sotto ogni forma e destinati al finanziamento delle suddette attivita', ((nonche' di quelle)) connesse o strumentali. Le modalita' operative degli interventi sopra descritti sono definite da SACE Spa, in base alle proprie regole di governo e nei limiti specifici indicati annualmente dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Testo vigente dal 30 aprile 2020, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art59 · fonte su Normattiva