Art. 61 cura italiaSospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria

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Per i soggetti di cui al comma 2, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:

  • a)i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualita' di sostituti d'imposta, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
  • b)i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
  • c)i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020. Le disposizioni di cui al comma l si applicano ai seguenti soggetti:
  • a)imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator;
  • b)federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e societa' sportive professionistiche e dilettantistiche, nonche' soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
  • c)soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attivita' di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonche' discoteche, sale da ballo, night-club, sale da gioco e biliardi;
  • d)soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
  • e)soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
  • f)soggetti che gestiscono attivita' di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
  • g)soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonche' orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
  • h)soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione e di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
  • i)soggetti che svolgono attivita' di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
  • l)aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
  • m)soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici;
  • n)soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
  • o)soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
  • p)soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
  • q)soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
  • r)soggetti che svolgono attivita' di guida e assistenza turistica;
  • s)esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;
  • t)organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o piu' attivita' di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020. (( I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d'imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 16 settembre 2020. )) (( Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le societa' sportive professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera b), applicano la sospensione di cui al comma 1 fino al 30 giugno 2020. Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, con le modalita' e nei termini previsti dal comma 4. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. ))

Testo vigente dal 19 maggio 2020 al 19 luglio 2020 · versione 5 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art61 · fonte su Normattiva