Art. 72-bis cura italiaSospensione dei pagamenti delle utenze

L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per i comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020. Entro centoventi giorni decorrenti dalla data del 2 marzo 2020, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresi' le modalita' di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalita' per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.

Testo vigente dal 30 aprile 2020, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art72bis · fonte su Normattiva