Art. 74-ter
Ulteriori misure per la funzionalita' delle Forze armate
Per consentire lo svolgimento da parte delle Forze armate dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' integrato delle 253 unita' di cui all'articolo 74, comma 01, del presente decreto, per novanta giorni a decorrere dal 17 marzo 2020. 8 18 Il contingente di 7.050 unita' di personale previsto dall'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, puo' essere impiegato, oltre che per le attivita' previste dalla stessa norma, anche per quelle concernenti il contenimento della diffusione del COVID-19. Allo scopo di soddisfare le esigenze dell'intero contingente di cui al comma 1, e' autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro 10.163.058, di cui euro 8.032.564 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 2.130.494 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 3, pari a euro 10.163.058 per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126. Le regolazioni delle operazioni contabili di chiusura delle gestioni operanti sulle contabilita' speciali del Ministero della difesa sono posticipate al 15 maggio 2020.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 19 maggio 2020, n. 34
8Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 22, comma 1, lettera b)) che "Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si dispone che: [...] b) l'intero contingente di cui all'articolo 74-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' integrato di ulteriori 500 unita' dalla data di effettivo impiego fino al 31 luglio 2020".
D.L. 14 agosto 2020, n. 104
18Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, nel modificare l'art. 22, comma 1, lettera b) del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha conseguentemente disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, l'incremento delle 753 unita' di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' ulteriormente prorogato fino al 15 ottobre 2020".
Testo vigente dal 15 agosto 2020, tuttora in vigore · versione 14 su Normattiva