Art. 79 cura italia — Misure urgenti per il trasporto aereo
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Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 e' formalmente riconosciuta come calamita' naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, alle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Enac che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, adempiono ad oneri di servizio pubblico, sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento eccezionale al fine di consentire la prosecuzione dell'attivita'. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ((e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti)) sono stabilite le modalita' di applicazione della presente disposizione. L'efficacia della presente disposizione e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. (( Per l'esercizio dell'attivita' d'impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci, e' autorizzata la costituzione di una nuova societa' interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze ovvero controllata da una societa' a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta. L'efficacia della presente disposizione e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea. Ai fini della costituzione della societa' di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti, che rappresenta l'atto costitutivo della societa', e' definito l'oggetto sociale, il capitale sociale iniziale e ogni altro elemento necessario per la costituzione e il funzionamento della societa'. Con lo stesso decreto e', altresi', approvato lo statuto della societa', sono nominati gli organi sociali per il primo periodo di durata in carica, sono stabilite le remunerazioni degli stessi organi ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile, e sono definiti i criteri, in riferimento al mercato, per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche da parte del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile. Le successive modifiche allo statuto e le successive nomine dei componenti degli organi sociali sono deliberate a norma del codice civile. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a partecipare al capitale sociale e a rafforzare la dotazione patrimoniale della societa' di cui al presente comma con un apporto complessivo di 3.000 milioni di euro, da sottoscrivere nell'anno 2020 e versare anche in piu' fasi e per successivi aumenti di capitale o della dotazione patrimoniale, anche tramite societa' a prevalente partecipazione pubblica. La societa' di cui al comma 3 redige senza indugio un piano industriale di sviluppo e ampliamento dell'offerta, che include strategie strutturali di prodotto. La societa' puo' costituire una o piu' societa' controllate o partecipate per la gestione dei singoli rami di attivita' e per lo sviluppo di sinergie e alleanze con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri. La societa' e' altresi' autorizzata ad acquistare e prendere in affitto, anche a trattativa diretta, rami d'azienda di imprese titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, anche in amministrazione straordinaria. Ai fini della prestazione di servizi pubblici essenziali di rilevanza sociale, e nell'ottica della continuita' territoriale, la societa' di cui al comma 3, ovvero le societa' dalla stessa controllate o partecipate, stipula, nel limite delle risorse disponibili, apposito contratto di servizio con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, e con gli Enti pubblici territorialmente competenti, anche subentrando nei contratti gia' stipulati per le medesime finalita' dalle imprese di cui all'ultimo periodo del comma 4-bis. )) (( Alla societa' di cui al comma 3 e alle societa' dalla stessa partecipate o controllate non si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, e dall'articolo 23-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 2011, n. 2014. La societa' di cui al comma 3 puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni. Tutti gli atti connessi all'operazione di cui al presente articolo sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta e da tasse. )) ((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34)). (( Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 e' istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2020. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 4-bis, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2020. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, 4 e 4-bis del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di primarie istituzioni finanziarie, industriali e legali nel limite di 300 mila euro per l'anno 2020. A tal fine, e' autorizzata la spesa di 300 mila euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per gli interventi previsti dal comma 4, puo' essere riassegnata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una quota degli importi derivanti da operazioni di valorizzazione di attivi mobiliari e immobiliari o da distribuzione di dividendi o riserve patrimoniali. )) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.
Testo vigente dal 19 maggio 2020 al 19 luglio 2020 · versione 5 su Normattiva