titolo I — Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
- Art. 1 — Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale
- Art. 2 — Potenziamento delle risorse umane del Ministero della salute
- Art. 2-bis — Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario
- Art. 2-ter — Misure urgenti per l'accesso al Servizio sanitario nazionale
- Art. 2-quater — (Rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale)
- Art. 2-quinquies — Misure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta
- Art. 2-sexies — (Incremento delle ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale)
- Art. 2-septies — (Disposizioni urgenti in materia di volontariato)
- Art. 3 — Potenziamento delle reti di assistenza territoriale
- Art. 4 — Disciplina delle aree sanitarie temporanee
- Art. 4-bis — Unità speciali di continuità assistenziale
- Art. 4-ter — (Assistenza ad alunni e a persone con disabilità)
- Art. 5 — Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici
- Art. 5-bis — Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali
- Art. 5-ter — (Disposizioni per garantire l'utilizzo di dispositivi medici per ossigenoterapia)
- Art. 5-quater — (Misure di semplificazione per l'acquisto di dispositivi medici)
- Art. 5-quinquies — (Disposizioni per l'acquisto di dispositivi di assistenza ventilatoria)
- Art. 5-sexies — (Attuazione degli adempimenti previsti per il sistema sanitario)
- Art. 6 — Requisizioni in uso o in proprietà
- Art. 7 — Arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari
- Art. 8 — Assunzione urgente di funzionari tecnici per la biologia la chimica e la fisica presso le strutture sanitarie militari
- Art. 9 — Potenziamento delle strutture della Sanità militare
- Art. 10 — Potenziamento risorse umane dell'INAIL
- Art. 11
- Art. 12 — Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario
- Art. 13 — Deroga alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione
- Art. 14 — (Sorveglianza sanitaria)
- Art. 15 — Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale
- Art. 16 — Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività
- Art. 17 — ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 8 APRILE 2020, N. 23
- Art. 17-bis — Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale
- Art. 17-ter — (Disposizioni per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano e per le aziende ospedaliere universitarie)
- Art. 17-quater — (Proroga di validità della tessera sanitaria)
- Art. 18 — Rifinanziamento fondi
- Art. 18-bis — (Finanziamento delle case rifugio)