Art. 102 rilancio — Spese per acquisto di beni e servizi Inail
Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi sul reddito dei lavoratori dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per acquisto di beni e servizi dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, ((della legge)) 27 dicembre 2019, n. 160, puo' essere incrementato, per l'esercizio 2020, nel limite massimo di ((35 milioni di euro)). Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Testo vigente dal 19 luglio 2020, tuttora in vigore · versione 4 su Normattiva