Art. 105 rilancio
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Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla poverta' educativa Al fine di sostenere le famiglie, per l'anno 2020, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota di risorse e' destinata ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre:
- a)interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attivita' dei minori di eta' compresa tra zero e sedici anni, per i mesi da giugno a settembre 2020;
- b)progetti volti a contrastare la poverta' educativa e ad incrementare le opportunita' culturali e educative dei minori. Il Ministro con delega per le politiche familiari, stabilisce i criteri per il riparto della quota di risorse di cui al comma 1 e ripartisce gli stanziamenti per le finalita' di cui alla lettera a) e, nella misura del 10 per cento delle risorse, per la finalita' di cui alla lettera b), previa intesa in sede di conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per le finalita' di cui al comma 1, il fondo di cui al comma 1 medesimo e' incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. (( Le risorse non utilizzate di cui al comma 1, lettera b) iscritte sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, nel limite di 15 milioni di' euro, possono essere spese fino a giugno 2021. ))
Testo vigente dal 31 dicembre 2020 al 2 marzo 2021 · versione 18 su Normattiva