Art. 140 rilancioMemorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri

All'articolo 2, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e fino al 1° gennaio 2021 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.". All'articolo 2, comma 6-quater, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole "1° luglio 2020" sono sostituite dalle parole "1° gennaio 2021".

Testo vigente dal 19 maggio 2020, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art140 · fonte su Normattiva