Art. 37
[1]Sanzioni accessorie in materia di imposte dirette e imposta sul valore aggiunto
[2](articolo 12 del decreto legislativo n. 471 del 1997)
[3]1. Quando e' irrogata una sanzione amministrativa superiore a euro 50.000 si applica, secondo i casi, una delle sanzioni accessorie previste nel titolo I, per un periodo da tre a sei mesi. La durata delle sanzioni accessorie puo' essere elevata fino a dodici mesi, se la sanzione irrogata e' superiore a euro 100.000. 2. Quando e' irrogata una sanzione amministrativa nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui al comma 1 sono ridotte alla meta'. 3. Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 18, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del titolo I, e' disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' ovvero dell'esercizio dell'attivita' medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all'articolo 126, comma 9, del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2024, il provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione e' disposta per un periodo da un mese a sei mesi. Le sanzioni di cui al primo e al terzo periodo si applicano anche nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri. ((Con riferimento alle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le sanzioni si applicano salvo il caso in cui tra il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, e il numero dei pagamenti elettronici accettati vi sia una discrepanza non superiore al 5 per cento.)) 5 4. La sospensione di cui al comma 3 e' disposta dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando e' stata contestata la quarta violazione. 5. L'esecuzione e la verifica dell'effettivo adempimento delle sospensioni di cui al comma 3 e' effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 161, comma 13, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. 6. L'esecuzione della sospensione di cui al comma 3 e' assicurata con il sigillo dell'organo procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato. 7. La sospensione di cui al comma 3 e' disposta anche nei confronti dei soggetti esercenti i posti e apparati pubblici di telecomunicazione e nei confronti dei rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, ai quali, nel corso di dodici mesi, siano state contestate tre distinte violazioni dell'obbligo di regolarizzazione dell'operazione di acquisto di mezzi tecnici ai sensi dell', comma 15. 8. Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero a ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, e' disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni a un mese. In caso di recidiva, la sospensione e' disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga all'articolo 126, comma 9, del testo unico della giustizia tributaria, il provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono comunicati all'ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell'albo affinche' ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192
2Il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192, ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera h)) che "al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: «testo unico della giustizia tributaria» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175»".
D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141
5Il D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141, ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera s)) che al presente articolo, al comma 3, terzo periodo, "«articolo 2, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 82, commi 1, 2, 4 e 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»".
Testo vigente dal 12 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 6 su Normattiva