Art. 195-bis rilancioDisposizioni in materia di tutela del diritto d'autore

Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e dagli articoli 3 e 9 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza dei titolari dei diritti, puo' ordinare ai fornitori di servizi della societa' dell'informazione che utilizzano, a tale fine, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione di porre fine alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi. 2. Al comma 31 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Se l'inottemperanza ri-guarda ordini impartiti dall'Autorita' nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al 2 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione

Testo vigente dal 19 luglio 2020, tuttora in vigore · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art195bis · fonte su Normattiva