Art. 195-ter rilancioModifiche all'articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416

1. All'articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti: "Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di sentenza dichiarativa di fallimento dell'editore, la cui pubblicazione nel registro delle imprese ha valore di comunicazione ai sensi e per gli effetti del primo comma. In caso di fallimento dell'editore, al fine di garantire la continuita' delle pubblicazioni e dell'attivita' dell'impresa per la sua migliore liquidazione concorsuale, il giudice delegato puo' autorizzare, previo parere del curatore e del comitato dei creditori e previa acquisizione di una perizia sull'ammontare del canone offerto, la stipulazione con la cooperativa o il consorzio di cui al secondo comma di un contratto di affitto di azienda o di ramo di azienda per un periodo non superiore a sei mesi. In tale caso si applicano le disposizioni dell'articolo 212, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14"

Testo vigente dal 19 luglio 2020, tuttora in vigore · versione 4 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art195ter · fonte su Normattiva