Art. 238 fallimentoEsercizio dell'azione penale per reati in materia di fallimento

Per i reati previsti negli articoli 216, 217, 223 e 224 l'azione penale e' esercitata dopo la comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento di cui all'art. 17. E' iniziata anche prima nel caso previsto dall'art. 7 e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e gia' esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta.

Testo vigente dal 6 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art238 · fonte su Normattiva