Art. 20 rilancio

Misure per la funzionalita' delle Forze armate - personale sanitario e delle sale operative Ai fini dello svolgimento, da parte del personale medico e paramedico e delle sale operative delle Forze armate, dei maggiori compiti connessi con il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e' autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa complessiva di euro 1.000.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Testo vigente dal 19 maggio 2020, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art20 · fonte su Normattiva