Art. 261 rilancioProcedure assunzionali del Dipartimento della protezione civile

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 maggio 2020 al 19 luglio 2020. Leggi il testo vigente →

1. Al fine di assicurare la piena operativita' del Servizio nazionale di protezione civile per fronteggiare le crescenti richieste d'intervento in tutti i contesti di propria competenza, nonche' con riferimento alle complesse iniziative in atto per la gestione dell'emergenza sanitaria di cui al presente provvedimento, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali, la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le esigenze del Dipartimento della protezione civile e' autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, tramite concorso pubblico ovvero utilizzo di graduatorie vigenti di concorsi pubblici, n. 30 unita' di personale di qualifica non dirigenziale e specializzazione di tipo tecnico da inquadrare nella categoria A, fascia retributiva F1, del ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Ai relativi oneri assunzionali, pari ad euro 1.166.608 per l'anno 2020 e a euro 1.999.899 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pubblico impiego di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Testo vigente dal 19 maggio 2020 al 19 luglio 2020 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art261 · fonte su Normattiva