Art. 265-bis rilancioClausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

Testo vigente dal 19 luglio 2020, tuttora in vigore · versione 4 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art265bis · fonte su Normattiva