Art. 265-bis rilancio — Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
Testo vigente dal 19 luglio 2020, tuttora in vigore · versione 4 su Normattiva