Art. 31-bis rilancio
Confidi
1. Il comma 6 dell'articolo 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente: "6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attivita' di garanzia, i confidi iscritti nell'albo possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1"
Testo vigente dal 19 luglio 2020, tuttora in vigore · versione 4 su Normattiva