Art. 5-bis
Disposizioni in materia di formazione continua in medicina
I crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attivita' di formazione continua in medicina, si intendono gia' maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attivita' professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19. Il termine per l'assolvimento dell'obbligo formativo, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per il triennio 2020-2022 e' prorogato al ((31 dicembre 2025)). Il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo obbligo formativo hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023. La certificazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo per i trienni ((2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022)) puo' essere conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione nazionale per la formazione continua.
Testo vigente dal 25 febbraio 2025, tuttora in vigore · versione 95 su Normattiva