Art. 73 rilancio — Modifiche all'articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104
All'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1, dopo le parole "aprile 2020" sono aggiunte le seguenti: "e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.". Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 604,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Testo vigente dal 19 maggio 2020, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva