Art. 78 rilancioModifiche all'articolo 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19

Ai fini del riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020 dell'indennita' per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, le parole "300 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "1.150 milioni";
  • b)al comma 2, la parola "trenta" e' sostituita dalla seguente: "sessanta". Ai fini del riconoscimento dell'indennita' ((di cui)) al comma 1, i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
  • a)titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • b)titolari di pensione. L'articolo 34 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 e' abrogato. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 650 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Testo vigente dal 19 luglio 2020, tuttora in vigore · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art78 · fonte su Normattiva