Art. 77 rilancioModifiche all'articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo settore

All'articolo 43 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)nella rubrica, le parole: "contributi alle imprese" sono sostituite dalle seguenti: "contributi alle imprese e agli enti del terzo settore";
  • b)al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • 1)dopo le parole: "dei processi produttivi delle imprese" sono aggiunte le seguenti: "nonche' delle attivita' di interesse generale degli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117";
  • 2)dopo le parole: "alle imprese" sono aggiunte le seguenti: "e agli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117". .

Testo vigente dal 19 maggio 2020, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art77 · fonte su Normattiva