Art. 86 rilancio

Divieto di cumulo tra indennita' Le indennita' di cui agli articoli 84, 85, 78 e 98 non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennita' di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le suddette indennita' sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

Testo vigente dal 19 maggio 2020, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art86 · fonte su Normattiva