Art. 31-quater semplificazioni bis — Impianti di produzione e pompaggio idroelettrico
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Al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo le parole: "dalla fonte idraulica," sono inserite le seguenti: "anche tramite impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro";
- b)all'articolo 12, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e d'intesa con la regione interessata, con le modalita' di cui al comma 4".
Testo vigente dal 31 luglio 2021 al 30 dicembre 2024 · versione 2 su Normattiva