Art. 39-quinquies
Introduzione degli articoli 62-quater e 62-quinquies del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e altre norme in materia di istituzione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione e dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore
Al capo V, sezione II, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli: "Art. 62-quater (Anagrafe nazionale dell'istruzione). - 1. Per rafforzare gli interventi nel settore dell'istruzione, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e per le pubbliche amministrazioni, e' istituita, nell'ambito di un apposito sistema informativo denominato hubscuola, realizzato dal Ministero dell'istruzione, l'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST). 2. L'ANIST, realizzata dal Ministero dell'istruzione, subentra, per tutte le finalita' previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e alle banche di dati degli studenti, dei docenti, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), delle istituzioni scolastiche e degli edifici scolastici, anche istituite a livello regionale, provinciale e locale per le medesime finalita', che mantengono la titolarita' dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento. 3. L'ANIST assicura alle regioni, ai comuni e alle istituzioni scolastiche la disponibilita' dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalita' istituzionali e mette a disposizione del Ministero dell'interno le informazioni relative ai titoli di studio per il loro inserimento nell'ANPR. 4. Anche ai fini del comma 5 dell'articolo 62, l'ANIST e' costantemente allineata con l'ANPR per quanto riguarda i dati degli studenti e delle loro famiglie, dei docenti e del personale ATA. L'ANIST e' costantemente alimentata con i dati relativi al rendimento scolastico degli studenti attraverso l'interoperabilita' con i registri scolastici di cui all'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. L'ANIST, con riferimento alla codifica e al georiferimento dei numeri civici in essa contenuti, e' costantemente aggiornata attraverso l'allineamento con le risultanze dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 5. I cittadini, per consultare i propri dati e ottenere il rilascio di certificazioni, possono accedere all'ANIST con le modalita' di cui al comma 2-quater dell'articolo 64 ovvero tramite il punto di accesso di cui all'. L'ANIST rende disponibili i dati necessari per automatizzare le procedure di iscrizione on line alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all', comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il 30 settembre 2021, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti:
- a)i dati che devono essere contenuti nell'ANIST, con riferimento alle tre componenti degli studenti, dei docenti e personale ATA e delle istituzioni scolastiche ed edifici scolastici;
- b)le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, le modalita' di cooperazione dell'ANIST con banche di dati istituite a livello regionale, provinciale e locale per le medesime finalita', nonche' le modalita' di alimentazione da parte dei registri scolastici di cui all'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettivita'. L'allineamento dell'ANIST con le altre banche di dati di rilevanza nazionale, regionale, provinciale e locale avviene in conformita' alle linee guida adottate dall'AgID in materia di interoperabilita'. Art. 62-quinquies (Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore). - 1. Per rafforzare gli interventi nel settore dell'universita' e della ricerca, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, e' istituita, a cura del Ministero dell'universita' e della ricerca, l'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS). 2. L'ANIS e' alimentata, con le modalita' individuate con il decreto di cui al comma 5, dalle istituzioni della formazione superiore, che mantengono la titolarita' dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento, nonche' tramite l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170. L'ANIS assicura alla singola istituzione la disponibilita' dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalita' istituzionali. L'ANIS rende disponibili i dati necessari per automatizzare le procedure di iscrizione on line alle istituzioni della formazione superiore e assicura l'interoperabilita' con le altre banche di dati di rilevanza nazionale che sono di interesse del Ministero dell'universita' e della ricerca per le relative finalita' istituzionali. 3. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 62 del presente codice, l'ANIS e' costantemente allineata con l'ANPR per quanto riguarda i dati degli studenti e dei laureati. 4. I cittadini, per consultare i propri dati e ottenere il rilascio di certificazioni, possono accedere all'ANIS mediante le modalita' di cui al comma 2-quater dell' ovvero tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis. 5. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il 31 dicembre 2021, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti:
Testo vigente dal 31 luglio 2021, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva