Art. 61 semplificazioni bisModifiche alla disciplina del potere sostitutivo

All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 9-bis:
  • 1)il primo periodo e' sostituito dal seguente: "L'organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unita' organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.";
  • 2)al terzo periodo, dopo le parole "l'indicazione del soggetto" sono inserite le seguenti: "o dell'unita' organizzativa";
  • b)il comma 9-ter e' sostituito dal seguente: "9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l'unita' organizzativa di cui al comma 9-bis, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla meta' di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.".

Testo vigente dal 31 maggio 2021, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77~art61 · fonte su Normattiva