Art. 1114
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461
[1]L'articolo 6 del decreto del Presidente Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e' sostituito dal seguente: "Art. 6 (Commissione) - 1. I compiti e la composizione della Commissione sono disciplinati dal titolo V del Libro I del codice dell'ordinamento militare. 2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia, della difesa, dell'interno, della salute, del lavoro e politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti i criteri organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all'articolo 9 ed e' approvato il modello di verbale utilizzabile, anche per le trasmissioni in via telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalita' di svolgimento dei lavori." Al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:
- a)agli articoli 7, comma 3, e 11, comma 4, le parole: « 6, commi 8 e 11» sono sostituite dalle parole «198, commi 6 e 8, del codice dell'ordinamento militare»;
- b)agli articoli 8, commi 1 e 3, 9, commi 1 e 2, e 18, comma 1, le parole: «6, comma 1», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle parole «198, comma 1, del codice dell'ordinamento militare»;
- c)all'articolo 9, comma 2, le parole: «6, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13,» sono sostitute dalle parole «198 del codice dell'ordinamento militare»;
- d)all'articolo 15, comma 2, la parola: «6» e' sostituita dalle parole «198 del codice dell'ordinamento militare».
[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 29/09/2010, n. 228 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva