Art. 64-ter
Proroga degli organi degli Enti parco nazionali
Al fine di agevolare la programmazione degli interventi del PNRR nelle aree protette, la durata in carica del presidente e del consiglio direttivo di ciascun Ente parco nazionale, ove il rispettivo mandato non risulti scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' prorogata fino alla scadenza dell'organo nominato in data piu' recente.
Testo vigente dal 31 luglio 2021, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva